Amministratore condominiAmministrazione Condominio RomaBilancio Condominialegestione condomini roma

Amministrazioni condominiali Roma

amministratore di condominio Roma

Amministratore di condominio Roma: ciò che c’è da sapere

Una delle figure più necessarie a coordinare gli inquilini di uno stabile è quella dell’amministratore di condominio.

Il ruolo dell’amministratore di condominio

L’amministratore condominiale è a tutti gli effetti da considerare come un organo esecutivo del condominio. Il suo rapporto è stabilito in maniera diretta con i singoli condomini e non con il collettivo, in quanto il mandato vincola entro i termini giuridici soltanto soggetti con personalità giuridica, e dunque è valido solo fra persone o entità con tale caratteristica.

La figura dell’amministratore di condominio Roma è prevista dal Codice Civile all’articolo 1129, che ne prevede la nomina “obbligatoria” quando un immobile ha più di otto condomini.

Non ci sono sanzioni in caso di mancata nomina, ma è previsto che uno dei condomini possa rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenerne uno suo diritto.

La nomina dell’amministratore di condominio, dunque, è possibile:

  • su decisione dell’assemblea condominiale, a maggioranza dovuta;
  • su decisione del Tribunale, qualora non si raggiunga la maggioranza, su richiesta di almeno uno dei condomini.

Per nominare un’amministratore di condominio Roma c’è bisogno della maggioranza dei partecipanti all’assemblea; inoltre i partecipanti all’assemblea devono rappresentare almeno la metà, espressa in millesimi, del valore dell’edificio.

Una volta eletto, l’amministratore dura in carica per un anno e può essere riconfermato dalla stessa maggioranza per l’anno successivo.

Chi può diventare Amministratore di Condominio?

La maggioranza può votare chiunque si candidi come amministratore, a meno che il regolamento condominiale non reciti altrimenti.
È possibile candidare quindi anche un condomino stesso, oppure il proprietario dello stabile, oltre a un professionista del settore o una società.

Le competenze tecniche

L’amministratore di condominio ha a che fare sicuramente con una serie di problematiche inerenti la gestione interna del condominio, sia a livello di rapporti fra i condomini, sia di interventi tecnici necessari alla manutenzione e alla conservazione dei beni e delle parti comuni dell’edificio stesso.

L’amministratore di condominio deve quindi avere una serie di competenze tecniche per la corretta gestione degli eventi e per risolvere a favore del bene comune, eventuali discussioni e problematiche poste in atto da uno o più condomini.

L’amministratore di condominio, essendo colui che ha il potere “esecutivo” di quanto deciso in assemblea condominiale, deve vigilare tutti gli aspetti legati agli interventi tecnici, dal preventivo delle spese all’esecuzione dei lavori e per finire il pagamento della società interpellata.

Le ditte con cui avrà a che fare nel corso del suo mandato saranno quelle che si occupano di interventi come la costruzione, manutenzione e ricostruzione di:

  • ascensore
  • scale
  • soffitti, lastrici solari e solai
  • impianto di riscaldamento
  • impianto di autoclave
  • impianto di pannelli solari
  • impianto elettrico
  • impianto satellitare
  • impianto di irrigazione
  • impianto di videosorveglianza
  • e tutta un’altra serie di impianti esemplificati al punto 3 dell’art. 1117 del codice civile.

Amministratore di Condominio e la gestione della contabilità

Ogni condominio delibera una serie di spese dovute, oltre agli interventi di cui sopra, alla pulizia degli ambienti comuni: la gestione di questo tipo di contabilità è a cura dell’amministratore, il quale si occupa del ritiro delle varie quote ripartite secondo le tabelle millesimali.
In particolare, per una corretta amministrazione delle spese condominiali, sono necessarie una serie di competenze contabili per poter registrare correttamente tutti i versamenti dei condomini, le fatture e i pagamenti dei fornitori di servizi, i rimborsi ai condomini, le spese a preventivo e consuntivo, e altri elementi specificati nel codice civile ed eventualmente nel regolamento interno.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *